Raccolta Funghi

Con l'approvazione della legge n. 16 del 25 maggio 2015 Regione Lombardia stabilisce che la raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale. 

La raccolta funghi, nei territori compresi nell'area della Valgerola, deve intendersi libera. Non sono previsti infatti tesserini o permessi.

Riportiamo qui di seguito alcuni articoli regionali riguardanti il regolamento per la raccolta dei funghi.

Art. 98 (Modalità di raccolta)
1. Su tutto il territorio regionale:
a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp per i quali è consentito il taglio del gambo;(183)
b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;(184)
c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
d) sono vietati: 1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio; 2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea; 3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.(185)

Art. 100 (Limitazioni particolari)
1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 102 (Ispettorati micologici)
1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di cui alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), utilizzando personale abilitato al controllo dei funghi eduli.
1 bis. La Regione promuove, attraverso le competenti strutture della sanità e dell'agricoltura, corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). I corsi si svolgono con periodicità almeno biennale.
 


MAGGIORI INFORMAZIONI AL SEGUENTE LINK:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/raccolta-funghi-e-tartufi/raccolta-funghi-nuove-regole<br>

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